Contrattazione integrativa

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009
articolo 21 comma 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 


Nota:

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Art. 21 c. 2.

Per l’erogazione dei trattamenti accessori, in relazione a quanto previsto dall’art. 42 c. 8 del D.Lgs. n. 165/2001 e in assenza di RSU e RSA e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del personale dell’Agenzia, il trattamento accessorio è definito con delibera del Consiglio Direttivo. Si indicano di seguito le discipline approvate per ciascun anno per il personale non dirigente a partire dall’anno 2013 e per il personale dirigente a partire dall’anno 2014.

 

 

Contenuto inserito il 02-01-2025 aggiornato al 03-01-2025